Cos’è l’agenzia per il lavoro
Le Agenzie per il lavoro sono operatori abilitati, attraverso autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come previsto dagli art. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 276/2003, ed iscritte in un apposito albo informatico.
Le Agenzie possono svolgere le attività di seguito elencate ai sensi dell’ art. 2 del D. Lgs. 276/2003:
• Somministrazione di lavoro: fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine. Consiste nel mettere a disposizione dei soggetti che utilizzano la prestazione di lavoro subordinato, i lavoratori direttamente assunti dall’Agenzia per il Lavoro. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti dipendente dell'Agenzia per il Lavoro, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le direttive per lo svolgimento della propria attività.
• Intermediazione: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Comprende la raccolta dei “curricula” dei lavoratori, la preselezione, la promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze e delle capacità dei lavoratori.
• Ricerca e selezione del personale: attività di consulenza finalizzata all’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione e su specifico incarico del committente.
• Supporto alla ricollocazione professionale: l'attività è effettuata su specifico incarico del committente ed è finalizzata alla ricollocazione di lavoratori nel mercato del lavoro.
Per essere autorizzate le Agenzie devono possedere i requisiti giuridici e finanziari prescritti dall’art. 5 del D.Lgs. 276/2003. È inoltre previsto un procedimento di accreditamento (art. 7 D.Lgs. 276/2003) da parte delle Regioni che consente alle Agenzie di partecipare alla rete regionale dei Servizi per l'impiego.
Che cos'è il lavoro temporaneo o somministrato (ex interinale)?
Il lavoro in somministrazione è un rapporto di lavoro di tipo temporaneo che prevede la presenza di tre soggetti: il lavoratore, il cliente che ha bisogno di personale e l'Agenzia che fornisce il personale. Il soggetto privato (la famiglia) che ha bisogno di una determinata figura professionale (badante) per un periodo di tempo limitato può rivolgersi a Obiettivo Lavoro che la seleziona e la invia presso la famiglia.
La badante è assunta e retribuita da Obiettivo Lavoro che applica il Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico. La famiglia paga a Obiettivo Lavoro l'ammontare della retribuzione del lavoratore più il servizio di fornitura.
Che contratto di lavoro viene applicato alla badante?
Il lavoratore viene assunto e retribuito da Obiettivo Lavoro in base al Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico, con un trattamento economico non inferiore a quello stabilito dal contratto. Il lavoratore "a tempo" ha quindi gli stessi diritti e obblighi di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato. Il lavoratore, per la durata della prestazione presso la famiglia, svolge la propria attività sotto la direzione della famiglia stessa.
Se una famiglia volesse solo cercare la badante per assumerla direttamente senza contratto di somministrazione?
L’Agenzia Obiettivo Lavoro è autorizzata anche alla ricerca e selezione di personale. Il nostro selezionatore cercherà e selezionerà la persona più adatta alle sue esigenze.
Se la badante si ammala?
In caso si malattia della badante durante il contratto di somministrazione, le ore di malattia sono a carico dell’Agenzia. Alla famiglia saranno fatturate solo le ore di lavoro effettivo.
Come tenete conto delle ore lavorate?
Ogni lavoratore avrà un foglio presenza, dove saranno registrate le ore lavorate del mese, diviso in settimane. A fine mese il foglio dovrà essere vidimato dalla famiglia cliente e consegnato all’Agenzia che provvederà a calcolare la busta paga e pagare direttamente la badante.
Se nei giorni di prova la badante si rivela non adatta al posto di lavoro?
I giorni di prova prevedono la libertà per entrambi le parti, senza preavviso, di non accettare il contratto. I giorni di prova sono retribuiti regolarmente.
Quando scade il contratto di lavoro interinale cosa accade?
Prima della scadenza del contratto, l’Agenzia chiederà alla famiglia la possibilità di prorogare il contratto. In questo caso il contratto proseguirà regolarmente. Se la proroga non sarà richiesta, il contratto termina regolarmente e la famiglia potrà assumere direttamente la badante nel caso necessiti ancora dell’assistenza. Spesso il lavoro temporaneo viene utilizzato per provare e scegliere la badante al fine dell’assunzione diretta da parte della famiglia. Il tutoraggio iniziale dell’Agenzia è una garanzia per la selezione, formazione e supervisione durante i primi mesi di contratto.
Come svolge Obiettivo Lavoro l’attività di ricerca e selezione della badante?
Il nostro personale raccoglie gratuitamente i CV di lavoratori italiani e stranieri che si presentano presso le filiali, ne mappano le competenze e organizzano corsi di formazione mirati ad accrescerne la professionalità.
Le competenze professionali richieste dalla famiglia saranno incrociate, grazie ai nostri software, con l’area geografica, le disponibilità orarie espresse, le aspettative di lavoro indicate dalla badante al momento della selezione. La nostra banca dati professionale e qualitativa, costruita nel tempo grazie alle numerose esperienze sul campo, rende immediatamente recuperabili le informazioni utili all’incrocio fra domanda e offerta di lavoro senza lasciare nulla al caso .
Cosa vuol dire mettere in regola una badante?
Mettere in regola un’assistente familiare significa a tutti gli effetti stipulare con lei un contratto di lavoro: la famiglia che la assume diventa quindi un vero e proprio datore di lavoro, che stabilisce in accordo con la lavoratrice orario, retribuzione e riposo settimanale entro i limiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico.
Il nuovo rapporto di lavoro va denunciato:
a) All’INAIL, per avere la copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro.
b) All’INPS, che provvede a recapitare al datore di lavoro i bollettini per versare i relativi contributi.
c) Al Centro per l’Impiego competente.
Nel caso in cui il lavoratore sia straniero, l’assunzione va comunicata anche alla Questura e, in caso di convivenza, anche all’Autorità di Pubblica Sicurezza locale.
Tutte queste operazioni saranno svolte da Obiettivo Lavoro per conto della famiglia.
Quanto costa una badante assunta regolarmente con contratto collettivo regolare?
L’Agenzia calcolerà il costo indicato nel Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico per il livello richiesto.
La busta paga deve essere corretta ed è formata da una retribuzione minima, eventuali scatti di anzianità, compenso sostitutivo di vitto e alloggio (se presente) un eventuale superminimo e tutti i diritti dei lavoratori italiani, come malattia, ferie (i giorni che spettano annualmente) e maternità, senza dimenticare i contributi da versare, la tredicesima, il TFR, la malattia .
Obiettivo Lavoro mi può aiutare a comprendere la regolarità contrattuale?
Obiettivo Lavoro sarà il tuo braccio destro amministrativo. L’Agenzia svolgerà per te tutte le azioni amministrative legate all’assunzione, alla gestione e calcolo della busta paga.
Come sono regolate le giornate della badante convivente?
• La badante deve lavorare 6 giorni a settimana
• La badante convivente riposa 1,5 giorni a settimana
• L’orario giornaliero è al massimo di 10 ore e di 5 ore nel mezzo giorno di riposo
• Le 10 ore devono essere interrotte da una pausa non inferiore alle 2 ore
• Le festività devono essere retribuite (Festa del Patrono, Natale ecc.)
• Le festività non godute saranno maggiorate dell’importo previsto dal CCNL
• Le assenze per malattia, ferie, infortuni sono a carico di Obiettivo Lavoro
• La badante ha diritto al pasto tutti i giorni compresa la domenica
• La badante ha diritto ad una camera singola per dormire
• Le giornate libere (1 giorno e mezzo a settimana), possono essere decise insieme alla famiglia. Se alla badante viene richiesto di lavorare durante la giornata di libertà, la paga deve essere maggiorata secondo quanto stabilito dal contratto
• La badante deve seguire la famiglia anche fuori città. Se rimane a casa, la famiglia continua a retribuire la badante (o può metterla in ferie) lasciandole la disponibilità dell’alloggio
• Per il licenziamento sono necessari 15 giorni di preavviso
Come sono regolate le giornate della badante non convivente?
• L’orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali
• La domenica è sempre considerata festiva. Se alla badante viene richiesto di lavorare la domenica la paga deve essere maggiorata secondo quanto stabilito dal contratto
• Se supera le 6 ore di lavoro al giorno ha diritto ha una pausa di almeno 30 minuti (la pausa non è retribuita)
• Le festività, se coincidono con le giornate lavorative previste da contratto, vanno retribuite anche se non lavorate. Se lavorate la paga deve essere maggiorata secondo quanto stabilito dal contratto
• Le assenze per malattia, ferie, infortuni sono a carico di Obiettivo Lavoro
• La distribuzione oraria settimanale si concorda liberamente nel rispetto delle 8 ore giornaliere e dell’obbligo, se superate le 6 ore consecutive, di 30 min di pausa
• Per il licenziamento sono necessari 15 giorni di preavviso
I contributi della Regione sono legati alla regolarità del rapporto di lavoro?
Certo, ogni regione riconosce un voucher mensile (da 200 a 600 Euro) come incentivo alla assunzione regolare della badante. Informati presso il tuo comune di residenza.
